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Per un'Aria pulita

Misure di limitazione

Le misure

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) ed il nuovo Accordo di Bacino padano definiscono strategie e azioni integrate sotto il profilo ambientale, orientate al miglioramento della qualità dell’aria.
Quanto già previsto dal PRTRA e dall’ Accordo di Bacino Padano è stato ulteriormente integrato e rafforzato dal pacchetto di misure straordinarie approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, che interviene nei settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico:

  • il traffico urbano,
  • le attività di combustione all’aperto,
  • l’agricoltura/zootecnia (le pratiche di fertilizzazione con liquami zootecnici),
  • il riscaldamento (l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa particolarmente inquinanti e la temperatura negli edifici).
le misure

Si tratta di misure di carattere sia strutturale che emergenziale.
Le misure strutturali sono permanenti nell’intero periodo di riferimento, e si applicano in condizione di Allerta 0 (VERDE).
Le misure emergenziali sono a carattere temporaneo, si applicano in condizione di Allerta 1 (ARANCIO) e Allerta 2 (ROSSO), entrano in vigore il giorno successivo a quello di emissione del bollettino PM10 e restano in vigore fino al giorno del bollettino successivo che indica il rientro dei valori di PM10 nei limiti di legge.

L'attuazione delle misure

Ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, l’attuazione delle misure compete ai Comuni, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ) istituiti presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia.
I Comuni attuano le misure tramite lo strumento dell’ordinanza sindacale.
Le Ordinanze comunali, per i Comuni rientranti in ciascuna Provincia/Città metropolitana di Venezia, sono consultabili ai seguenti link:

Limitazioni della circolazione

La DGR n. 238/2021, successivamente integrata con la DGR n. 1089/2021, ha disposto limitazioni della circolazione in ambito urbano, sia strutturali che emergenziali, differenziate per due fasce di appartenenza:

  • Comuni con più di 30.000 abitanti e Comuni ricadenti in un Agglomerato;
  • Comuni con numero di abitanti tra 10.000 e 30.000, non appartenenti ad un Agglomerato, con esclusione di quelli ricadenti in zona “Prealpi ed Alpi”.

Per vedere l’elenco dei Comuni ricadenti in ciascuna fascia, per l’anno 2023  clicca qui.

semaforo rosso

Modalità e condizioni di applicazione delle misure strutturali ed emergenziali di limitazione della circolazione (DGR n. 1089/2021)

misure strutturali

Per verificare a quale categoria appartiene la tua auto clicca qui.

Limitazioni strutturali

Si applicano per tutto il periodo dal 1 ottobre dell’anno in corso al 30 aprile dell’anno successivo, in condizione di Allerta 0 (VERDE), dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 18.30.
Le categorie di veicoli bloccate sono differenziate per le due fasce di appartenenza, come da tabella allegata alla DGR n. 1089/2021.
In tale periodo, è vietata la circolazione sul territorio comunale individuato nelle ordinanze comunali.

Una limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti, alternativa alle limitazioni temporali su fasce orarie e giornaliere, è costituita dal servizio Move-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), di prossima attivazione nel territorio della Regione Veneto.

Tra le misure strutturali si annoverano anche le cosiddette “domeniche ecologiche”, disposte con ordinanza comunale con frequenza mensile, nel periodo 1 ottobre - 30 aprile, nei Comuni appartenenti ad agglomerati o con più di 30.000 abitanti.
Il servizio Move-In non permette la circolazione durante le domeniche ecologiche.

Misure Emergenziali

Oltre alle misure strutturali, nei Comuni appartenenti alla prima fascia, in condizioni di Allerta 1 (ARANCIO) e Allerta 2 (ROSSO) scattano ulteriori limitazioni, come riportato nella tabella allegata alla DGR 1089/2021.
Il servizio Move-In non permette la circolazione nelle condizioni di Allerta 1 (ARANCIO) e 2 (ROSSO).

L’Accordo di bacino padano stabilisce inoltre, in condizioni di Allerta, il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Residui vegetali agricoli e forestali

Il D.Lgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale - prevede in generale il divieto di combustione di residui vegetali, salvo speciali deroghe stabilite dall’art.182, comma 6 bis per i piccoli cumuli (inferiori a 3 metri steri per ettaro), per finalità agricole ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Le deroghe sono ammesse limitatamente a materiale vegetale che non costituisce rifiuto e che si identifica nei materiali agricoli e forestali naturali, quali ad esempio gli sfalci e le potature effettuate nell’ambito delle buone pratiche colturali.
Le Regioni possono intervenire con provvedimenti di divieto per finalità connesse alla tutela della qualità dell’aria.

A questo proposito, il nuovo Accordo di Bacino Padano (DGR n. 836/2017) ha previsto l’impegno ad adottare sul territorio regionale provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006, nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10.

pira di rovi in fiamme

La DGR n. 238/2021 ha ulteriormente rafforzato questo divieto, estendendolo a tutto il territorio regionale, nell’intero periodo che va dal 1 ottobre al 30 aprile, ed ha previsto il potenziamento dei controlli sul territorio.

Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con la legge 10 agosto 2023, n. 103, ha stabilito all’art. 10 che le pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione sono ammesse soltanto nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre.
Le disposizioni si applicano nelle Regioni del Bacino padano, nelle zone interessate nell’anno precedente dai superamenti dei valori limite di PM10, pubblicate sul proprio sito istituzionale entro il 30 settembre di ogni anno (vedi le zone di superamento per l’anno 2022), con esclusione delle zone montane ed agricole svantaggiate. La violazione è soggetta a sanzione amministrativa da Euro 300 a Euro 3.000).

Il D.L. 69/2023 fa comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 182, comma 6bis del D.Lgs. n. 152/2006: resta pertanto valida la facoltà delle Regioni di regolamentare in senso più restrittivo le pratiche di abbruciamento.
I divieti stabiliti dal D.L. 69/2023 sono quindi integrati dalle disposizioni della DGR n. 238/2021, secondo la quale il divieto di abbruciamento è applicato con ordinanza comunale, quale misura strutturale in Allerta 0 (VERDE) sull’intero territorio regionale nel periodo 1 ottobre – 30 aprile.
Le ordinanze possono stabilire speciali deroghe per emergenze fitosanitarie certificate dalla competente struttura regionale: Fitosanitario

Altre combustioni

Oltre al divieto di combustione dei residui vegetali nell’ambito delle pratiche agricole, il nuovo Accordo di Bacino padano (DGR 836/2017) ha stabilito il divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc.) durante i periodi di Allerta 1 (ARANCIO) e Allerta 2 (ROSSO).

Tale divieto si applica pertanto, mediante ordinanza comunale, in tutti i Comuni per i quali è attivo il Bollettino PM10 (tutto il territorio regionale, con esclusione della zona “Prealpi e Alpi”), nelle situazioni di accumulo inquinanti che determinano le Allerte nel periodo 1 ottobre-30 aprile.

Incendi boschivi

Si richiama comunque il rispetto delle disposizioni di sicurezza in materia di incendi boschivi.

Maggiori informazioni sono disponibili nelle pagine web regionali delle strutture competenti:

Protezione civile Agricoltura e Foreste

Agricoltura/Zootecnia

Le misure previste nell’ambito delle pratiche agricole e zootecniche sono volte a ridurre le emissioni di ammoniaca, in quanto precursore della frazione secondaria del particolato atmosferico.

La DGR n. 238/2021 individua il divieto di spandimento di liquami zootecnici durante i periodi di Allerta 1 (ARANCIO) e Allerta 2 (ROSSO), fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
Il divieto si applica in tutto il territorio regionale, eccetto le zone "Prealpi e Alpi" e "Fondovalle", nel periodo 1° ottobre-15 aprile.

La DGR n. 238/2021 ha previsto l’integrazione del bollettino PM10 con il bollettino Agrometeo Nitrati, per fornire una corretta informazione circa i periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e assimilati, acque reflue e fertilizzanti azotati, che tenga conto sia della disciplina regionale in materia di spandimenti agronomici (DGR n. 813/2021) che delle disposizioni per la qualità dell’aria.
Per maggiori informazioni, vai alla pagina web della struttura regionale competente:  Agricoltura e Foreste

macchinario

Limitazione temperature massime

Allo scopo di ridurre le emissioni derivanti dai generatori di calore, l’Accordo di Bacino Padano ha stabilito l’introduzione del limite massimo di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli spazi ed esercizi commerciali, in condizioni di Allerta 1(ARANCIO) e Allerta 2 (ROSSO).

La DGR n. 238/2021 ha rafforzato questo impegno, abbassando di 1 grado tale valore.

La misura è attuata mediante ordinanza comunale, in tutto il territorio regionale con esclusione della zona “Prealpi e Alpi”.

termostato

Riscaldamento domestico a biomasse legnose

Per le regole stabilite dall’Accordo di bacino padano e dalla DGR 238/2021 per l’utilizzo dei generatori di calore a biomasse legnose adibiti a riscaldamento delle abitazioni, vai alla sezione “Biomasse.

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